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Archivio Storico della Provincia Romana



STATUTO


1. L'Archivio provinciale de Frati Minori Cappuccini della Provincia Romana raccoglie, conserva, organizza e rende disponibile per lo studio e la ricerca, la documentazione storica, amministrativa e pastorale prodotta dai frati della Provincia. Insieme alla Biblioteca provinciale e alla prevista struttura museale, costituisce il nucleo centrale del patrimonio storico, culturale e spirituale della Provincia e, in parte, dell'Ordine. L’Archivio della Provincia Romana, infatti, ha un’importanza singolare, in quanto le due istituzioni ebbero la stessa residenza fin dalle origini delle Province (Sant’Eufemia 1535) fino al 1890 (giuridicamente fino al 1896) ed anche in quanto per lungo tempo il territorio della Provincia ha coinciso con il Patrimonio di San Pietro e con lo Stato pontificio con centro Roma. Il che ha portato frati di tutto il mondo a soggiornare o a vivere nel territorio di questa Provincia. In questo Archivio, quindi, sono conservati documenti che vanno oltre gli angusti confini locali e che riguardano anche le vicende della Chiesa e il dominio temporale dei Papi, nonché il nostro vivere immerso nel contesto socio-politico.

2. L’Archivio provinciale nasce in contemporanea con l'Archivio Generale, che fu costituito nel 1536 con decisione del Capitolo Generale presso il convento annesso alla "Chiesa di Santa Croce e San Bonaventura dei Lucchesi", in Roma ed ha seguito le vicende dell’Ordine fino al 1890, quando la Curia Generale si lasciò lo stabile del convento di Piazza Barberini. Le vicende dell’Archivio durante la soppressione degli Istituti religiosi nel 1873 sono narrate dagli Annali manoscritti (vol. VIII, 470-471). Nel 1968 fu sistemato nei nuovi ambienti ricavati sopra le cappelle di destra della chiesa, dove tutt’ora si trova. Sono in atto degli opportuni miglioramenti, come l’istallazione di nuovi arredi e di linea telefonica con rete internet.

3. L’Archivio corrente è conservato negli ambienti della segreteria della Curia provinciale. Quello storico è in corso di riordino negli ambienti suddetti.

4. La consultazione dei documenti conservati nell'Archivio provinciale è ammessa limitatamente alla sezione storica.

5. All'interno della sezione storica dell'Archivio provinciale è presente un Fondo di documenti "riservati". La possibilità di consultazione relativa a tale Fondo è consentita soltanto in casi eccezionali, previa opportuna valutazione da parte del Responsabile dell'Archivio stesso, ed è sottoposta sempre all'autorevole giudizio del Ministro Provinciale.

6. La documentazione prodotta dalla Curia Provinciale rimane presso la sezione corrente per il periodo relativo al disbrigo delle pratiche connesse alle attività della Curia stessa, per poi essere periodicamente riversata nella sezione storica, generalmente a cadenza ventennale.

7. Nella sezione corrente, con scadenza determinata dal Ministro Provinciale e suo Definitorio, confluiscono i documenti prodotti dagli Uffici della Curia Provinciale, quelli prodotti dai Segretariati provinciali, dalla Vice postulazione, dall’Ordine Francescano Secolare, dalle singole case ed attività della Provincia con cadenza ventennale.

8. Nell'eventualità che un nostro luogo debba essere alienato, tutto l’Archivio locale dovrà confluire in quello provinciale.

9. L'Archivio provinciale favorisce la costituzione di un gruppo di ricercatori di riferimento, favorendone l'attività di ricerca e pubblicazione del materiale storico-documentale relativo alla vita, alla spiritualità ed all'impegno pastorale della Provincia. Pertanto il gruppo di ricercatori è agevolato sia nella consultazione in loco, sia nel prestito del materiale richiesto.

10. La direzione dell'Archivio nella sua sezione storica è affidata ad un Responsabile, che risponde del proprio operato al Ministro Provinciale ed al suo Definitorio.

11. Nell'espletamento delle sue funzioni il Responsabile è coadiuvato dal Segretario provinciale e da eventuali collaboratori nominati direttamente dal Ministro provinciale, previa consultazione dello stesso Responsabile e del Definitorio. I collaboratori svolgono anche la funzione di accompagnamento e garanzia di competenza scientifica nel fornire direttive generali, valutando anche la gestione economica dell'Istituzione, attraverso l'esame e l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo.

12. Oltre al lavoro proprio di documentazione storica della Provincia, l'Archivio offre anche un servizio di consulenza tecnico-scientifica, rivolta in particolare a favorire la costituzione e la conservazione di Archivi locali. In quanto Istituzione culturale a servizio della Chiesa, dell'Ordine e della ricerca storica, l'Archivio provinciale collabora inoltre con analoghe Istituzioni ecclesiastiche e civili.

13. Al presente Statuto possono essere apportate modifiche solo previo accordo tra il Responsabile dell'Archivio e i collaboratori, con la necessaria approvazione del Ministro provinciale.

fr. Rinaldo Cordovani, OFMCap Incaricato dell’Archivio provinciale

L'archivio è consultabile dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 su appuntamento telefonico al numero 06.88803669 o inviando una email con oggetto la ricerca che si vuole effettuare all'indirizzo email: archivioprc@gmail.com.

    

REGOLAMENTO

I. Sede e modalità di accesso

1. L'Archivio provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Romana ha sede presso i locali del convento di Via Vittorio Veneto, 27 00187 Roma. Tel/fax 06. 88803669 e-mail archivioprc@gmail.com
2. L'Archivio è aperto alla consultazione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12. La consultazione è possibile solo previo appuntamento.
3. L'Archivio resta chiuso durante i periodi di Pasqua, di Natale e nei mesi di luglio-agosto.

II. Consultazione

4. L'Archivio mette il proprio materiale a disposizione dei frati Cappuccini e di quanti ne fanno espressa e motivata richiesta, in particolare studiosi e ricercatori ecclesiastici e laici.
5. Per poter accedere all'Archivio, a discrezione del Responsabile e dei suoi collaboratori, è richiesta una lettera di presentazione e la consegna di un documento di identità valido.
6. Coloro che usufruiscono del servizio dell'Archivio sono invitati a compilare l'apposita domanda di consultazione e ad apporre la firma sul registro delle presenze.
7. La consultazione del materiale archivistico avviene in una sala di lettura, in quanto l'accesso ai locali dell'Archivio è vietato al pubblico.
8. Coloro che si recano nella sala di lettura sono invitati a spegnere i telefoni cellulari ed a depositare borse od altri contenitori, nell'apposito scaffale situato all'entrata della sala di lettura. Eventuali pubblicazioni o altri strumenti di lavoro e di ricerca di proprietà personale, che lo studioso intende portare con sé, andranno mostrati al Personale all'ingresso nella sala di lettura.
9. Nella sala di lettura è vietato fumare, rispondere al telefono, entrare e trattenersi per fini estranei allo studio. E’ richiesto di rispettare il silenzio.
l0. Con l'ammissione all'Archivio gli studiosi assumono l'obbligo di far pervenire al Responsabile una copia della loro pubblicazione, nella quale è utilizzato o comunque citato materiale documentario dell'Archivio.
11. I documenti in un precario stato di conservazione sono accessibili solo in riproduzioni digitali.
12. La consultazione dei documenti archivistici è consentita per quelli anteriori agli ultimi 70 anni. La consultazione di documenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di persone sarà eventualmente concessa solo su esplicita autorizzazione a norma dello Statuto (cfr N. 4 e 5). Per le opere di maggior pregio o in cattivo stato di conservazione il Responsabile dell'Archivio può rifiutarne la consultazione, motivandone le ragioni.
13. E' possibile consultare non più di 5 pezzi (cartelle o volumi) al giorno. Ulteriori richieste potranno esser prese in considerazione in base alle motivazioni addotte. La domanda va inoltrata mediante la compilazione e la consegna del modulo predisposto.
14. I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo; è pertanto vietato apporre su di essi annotazioni, anche a matita, o appoggiarvi fogli di lavoro. Consultando il materiale non si deve sconvolgere l'ordine dato ai fogli ed ai fascicoli.

III. Prestito

15. Per nessun motivo è permesso di portare i documenti fuori dei locali dell'Archivio. In casi eccezionali, come mostre e simili, il Responsabile può autorizzare la concessione dei documenti archivistici ad enti e istituzioni che ne facciano motivata richiesta, dietro esplicite e concordate garanzie assicurative.

IV. Riproduzioni

16. La richiesta di riproduzione fotostatica e fotografica e la microfilmatura dovrà essere autorizzata dal Responsabile su apposita richiesta, previa visione del materiale documentario. Il richiedente dovrà inoltre compilare e sottoscrivere il modulo che lo impegna all'uso esclusivamente personale delle riproduzioni ed, eventualmente, a richiedere caso per caso il permesso di pubblicare, corrispondendo all'Archivio i relativi diritti di copyright.
17. L'Archivio non accetta richieste di riproduzione o fotocopiatura a distanza, in quanto effettua tale servizio unicamente in loco.

V. Norme finali

18. Il presente Regolamento dovrà essere preso in visione e fedelmente osservato da tutti coloro che usufruiscono dell'Archivio.
19. Non sono concesse deroghe alle norme qui contenute.
20. Nei casi in cui si dovessero rilevare gravi inosservanze, il Responsabile può interdire l'accesso all'Archivio, temporaneamente o in modo definitivo, a quanti non abbiano osservato tali norme.
21. Al presente Statuto possono essere apportate modifiche solo previo accordo tra il Responsabile dell'Archivio e i collaboratori, con la necessaria approvazione del Ministro provinciale

fr. Carmine Antonio De Filippis OFMCap
Ministro provinciale

fr. Rinaldo Cordovani, OFMCap
Incaricato dell’Archivio provinciale

Roma, 6 gennaio 2010